Aziende faunistico-venatorie, EPS: la riforma della Legge 157 colma solo in parte il vuoto normativo
10/01/2026
La recente modifica dell’articolo 16 della Legge n. 157/1992, che consente l’istituzione o la trasformazione delle aziende faunistico-venatorie in imprese individuali o collettive, rappresenta un passaggio atteso da tempo dal settore. Per l’Ente Produttori Selvaggina (EPS), tuttavia, l’intervento legislativo non risolve in modo compiuto le criticità giuridiche e fiscali che da anni gravano sui concessionari degli istituti faunistici privati.
L’associazione, che da oltre un decennio sollecita un adeguamento normativo coerente con l’evoluzione delle attività faunistico-venatorie, accoglie la novità con cautela. Il riconoscimento della forma d’impresa segna un cambio di impostazione, ma lascia aperti interrogativi rilevanti sulla qualificazione giuridica delle attività svolte e sul loro inquadramento nel sistema fiscale.
Il nodo della qualifica di impresa agricola
Il punto più delicato riguarda il rapporto tra azienda faunistico-venatoria e impresa agricola. La riforma non chiarisce se l’attività esercitata possa essere ricondotta alla nozione di impresa agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile, che definisce l’imprenditore agricolo sulla base di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Allo stato attuale, la gestione faunistico-venatoria non rientra espressamente tra le attività che attribuiscono la qualifica di imprenditore agricolo. Questa lacuna genera incertezza su profili essenziali: regime fiscale applicabile, accesso a specifiche agevolazioni, inquadramento previdenziale e rapporti con la normativa regionale in materia di agricoltura e territorio. EPS sottolinea come l’assenza di un esplicito raccordo normativo rischi di tradursi in interpretazioni difformi tra territori, con effetti disomogenei per gli operatori.
Un vuoto che resiste sul piano fiscale e operativo
La possibilità di costituirsi come impresa individuale o collettiva, senza un chiaro riferimento al perimetro agricolo, rischia di lasciare irrisolto il “vuoto” denunciato dai concessionari. La gestione degli istituti faunistici comporta investimenti, pianificazione pluriennale e responsabilità ambientali che mal si conciliano con un quadro fiscale incerto. EPS evidenzia come una norma tecnico-fiscale più aderente alle esigenze attuali avrebbe potuto fornire maggiore stabilità, favorendo la professionalizzazione del settore e una più efficace tutela del patrimonio faunistico.
L’associazione segnala inoltre la necessità di coordinare la modifica nazionale con i regolamenti regionali, che disciplinano nel dettaglio l’attività delle aziende faunistico-venatorie. Senza un adeguamento coerente, il rischio è quello di un’applicazione frammentata della riforma, con conseguenze pratiche complesse per i concessionari.
Il ruolo di EPS e i prossimi passaggi
EPS annuncia che seguirà con attenzione l’evoluzione interpretativa della norma, impegnandosi a informare tempestivamente i concessionari non appena emergeranno chiarimenti ufficiali sullo status giuridico e fiscale delle imprese faunistico-venatorie. L’obiettivo dichiarato è attivare un servizio di supporto per accompagnare gli operatori nell’adeguamento alle nuove disposizioni e nel dialogo con le amministrazioni regionali.
La riforma della Legge 157 segna dunque un passo in avanti, ma lascia aperta una partita più ampia: quella di un riconoscimento pieno e coerente delle attività faunistico-venatorie all’interno del sistema produttivo, capace di coniugare sostenibilità ambientale, certezza del diritto e condizioni economiche stabili per chi opera sul territorio.
Articolo Precedente
Polizza catastrofale, più tempo per turismo e ristorazione: proroga al 31 marzo 2026
Articolo Successivo
Patentino fitosanitario, ultimi giorni per iscriversi al corso online